Per i giudici del tribunale di Milano rifiutare l'iscrizione a un bambino con disabilitā č una discriminazione. De Luca (avvocato): l'obbligo di accoglienza e inclusione non č soggetto ad alcun limite numerico
Il tribunale di Milano ha condannato per discriminazione ai danni di un alunno con disabilità una cooperativa sociale milanese che gestisce una scuola paritaria (con classi della scuola d’infanzia e della primaria), per non aver accettato l’iscrizione del bambino alla classe prima elementare.
La vicenda ha avuto inizio nel dicembre 2017 quando i genitori di Pietro (nome di fantasia, ndr) hanno provveduto a formalizzare la pre-iscrizione del bambino alla prima elementare presso lo stesso istituto della scuola materna proprio per garantirgli la possibilità di continuare a crescere e a studiare con i propri compagi di classe. Pietro -un bambino con disabilità, con disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, disturbo del linguaggio e livello cognitivo borderline- aveva già frequentato due anni scuola materna paritaria perché, secondo quanto riferito dai genitori, garantiva la possibilità di un percorso continuo e integrato tra la scuola d’infanzia e la scuola primaria.
Ma nel dicembre 2017 alla famiglia viene comunicato che per Pietro non ci sarebbe stato più posto in una delle due nuove classi della scuola primaria dal momento che erano stati preferiti altri due bambini con disabilità. La cooperativa ha giustificato la propria condotta con “l’impossibilità di accogliere più di un alunno disabile per ciascuna sezione” di prima elementare, in ragione “delle difficoltà dei minori accertate in sede di pre-iscrizione”. Secondo la cooperativa, infatti, “la compresenza in classe di più bambini disabili avrebbe messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni”.
Il giudice del tribunale di Milano ha condannato la cooperativa per discriminazione: “È pacifico -scrive- che non abbia consentito l’iscrizione di Pietro alla classe prima elementare in ragione della sua disabilità, rifiutandone la domanda in considerazione dell’avvenuta iscrizione di altri due alunni portatori di handicap, inseriti uno un ciascuna sezione di prima elementare”. Tale condotta di presenta come discriminatoria in quanto “il rifiuto di iscrizione risulta direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore e dunque apparentemente contraria all’obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili e normodotati”.
Il giudice, nel dispositivo della sentenza, ha inoltre sottolineato che “l’obbligo di accoglienza di studenti con disabilità nelle scuole statali (e, conseguentemente, in quelle paritarie) non è soggetto ad alcuni limite numerico rigidamente prestabilito”.
“Questa pronuncia chiarisce come l'obbligo di accoglienza ed inclusione scolastica degli studenti con disabilità non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente stabilito -commenta Gaetano De Luca, il legale che ha assistito i genitori in questa vicenda per il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA, assieme ai legali Alberto Guariso e Livio Neri-. Ciò vale anche nelle scuole private paritarie che sono quindi tenute a garantire la corretta applicazione della normativa sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Inoltre il giudice milanese ha configurato la condotta della scuola come una vera e propria discriminazione diretta in quanto il rifiuto di iscrizione è risultato direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore