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20 Dicembre 2005

Punti principali della nuova normativa sul collocamento obbligatorio (L.68/99)

di Daniele Creola

In data 18 gennaio 2000 è entrata pienamente in vigore la legge 12 marzo 1999, n.68, dopo 300 giorni dalla sua emanazione. Di seguito vengono riportare le prime osservazioni sul nuovo dettato normativo, con riserva di una approfondita analisi in seguito. Si tratta di una legge che abroga la precedente normativa di avviamento al lavoro dei disabili (l.482/68), che imponeva un obbligo di assunzione senza alcuna preoccupazione di come potesse essere attuato.
L'attuale normativa, invece, ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
In particolare le nuove disposizioni prevedono:

1) Soggetti beneficiari

Essa si applica:

  • Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 percento;
  • Alle persone non vedenti o sordomute;
  • Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;

Sono confermate le norme sui centralinisti e massaggiatori e fisioterapisti non vedenti.

2) Graduatoria unica

I disabili disoccupati si iscrivono nell'elenco, con un'unica graduatoria, tenuto dagli uffici competenti provinciali. Per ogni persona, la Commissione Medica di accertamento dell'invalidità in raccordo con un Comitato Tecnico Provinciale, annoterà in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizzerà le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili.
Le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono definite a livello regionale.
I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'avviamento al lavoro.

3) Soggetti obbligati

La nuova normativa pur prevedendo una riduzione dell'aliquota delle persone disabili da avviare (dal 15% al 7% attuale), impone però un obbligo di assunzione anche per le imprese di medie dimensioni che superano i 15 dipendenti, nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti, solo in caso di nuove assunzioni.

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla L.68/99.

4) Criteri di computo delle quote di riserva

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:

  • i lavoratori obbligatoriamente occupati, ai sensi della presente e della previgente legge sul collocamento obbligatorio (l.482/68)
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale (part-time), i quali vengono computati non come unità ma in proprorzione dell'orario di lavoro,
  • i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
  • i lavoratori divenuti inabili, con invalidità almeno pari al 60%, per ragioni di servizio, purché non vi siano state inadempienze da parte del datore di lavoro.

5) Modalità di assunzione

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo è prevista la possibilità della richiesta nominativa accanto a quella numerica con l'indicazione della categoria e della qualifica del lavoratore.
In tal caso gli uffici competenti nell'impossibilità di evadere la richiesta per mancanza di disabili con le specifiche caratteristiche, provvederanno all'avviamento di un lavoratore disabile con qualifica simile.

La richiesta è nominativa per:

  • le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;
  • il 50% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • il 60% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

6) Collocamento mirato

Per collocamento mirato dei disabili si intende, ex art.2 l.68/99, quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
A tale scopo la Commissione Medica di accertamento dell'invalidità in raccordo con il Comitato tecnico Provinciale formula una relazione per ogni soggetto indicando una LINEA PROGETTUALE per l'integrazione e le TIPOLOGIE di collocamento mirato, le eventuali forme di sostegno e gli strumenti tecnici, onde INSERIRE o MANTENERE al lavoro la persona disabile.
Le forme tipizzate di inserimento consistono in:

  • Coll.mirato senza interventi di supporto;
  • Coll.mirato con il supporto di un servizio di mediazione;
  • Coll.mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici;
  • Percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (per i disabili più gravi, eventualmente anche attraverso l'inserimento in cooperative).

7) Convenzioni

Nell'ottica di flessibilità del mercato del lavoro e di agevolazione all'inserimento dei soggetti disabili, anche più gravi, il datore di lavoro può stipulare convenzioni con gli uffici competenti e/o con le cooperative sociali, anche con modalità di distacco presso la cooperativa stessa.

Le convenzioni possono prevedere:

  • Facoltà della scelta nominativa;
  • Svolgimento di tirocini;
  • Assunzione con contratto di lavoro a termine;
  • Svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo;
  • Possibilità di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.

La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della l.68/99

8) Agevolazioni alle assunzioni

Le predette convenzioni possono assumere particolare importanza in quanto gli uffici competenti potranno concedere ai datori di lavoro contributi e sgravi fiscali piuttosto rilevanti all'aumentare della percentuale di disabilità del soggetto, ed in particolare:

La fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

La fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%; il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Tali agevolazioni sono previste anche a favore dei datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della l.68/99, procedono all'assunzione di disabili.

9) Rifiuto dell'assunzione

Il rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato viene verbalizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, verso denuncia di qualsiasi soggetto, e comunicato agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

10) Sanzioni

Per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono previste:

  • La sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 516,46 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di € 25,82 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • La sanzione di € 51,65 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato

Per le pubbliche amministrazioni, si applicano ai responsabili di inadempienze le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

11) Fondo regionale per i disabili

Le regioni, con legge regionale, istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.68/99 nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da enti di natura privata e da soggetti comunque interessati

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