In data 18 gennaio 2000 è entrata pienamente in vigore la legge 12 marzo 1999, n.68, dopo 300 giorni dalla sua emanazione. Di seguito vengono riportare le prime osservazioni sul nuovo dettato normativo, con riserva di una approfondita analisi in seguito. Si tratta di una legge che abroga la precedente normativa di avviamento al lavoro dei disabili (l.482/68), che imponeva un obbligo di assunzione senza alcuna preoccupazione di come potesse essere attuato.
L'attuale normativa, invece, ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
In particolare le nuove disposizioni prevedono:
1) Soggetti beneficiari
Essa si applica:
Sono confermate le norme sui centralinisti e massaggiatori e fisioterapisti non vedenti.
2) Graduatoria unica
I disabili disoccupati si iscrivono nell'elenco, con un'unica graduatoria, tenuto dagli uffici competenti provinciali. Per ogni persona, la Commissione Medica di accertamento dell'invalidità in raccordo con un Comitato Tecnico Provinciale, annoterà in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizzerà le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili.
Le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono definite a livello regionale.
I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'avviamento al lavoro.
3) Soggetti obbligati
La nuova normativa pur prevedendo una riduzione dell'aliquota delle persone disabili da avviare (dal 15% al 7% attuale), impone però un obbligo di assunzione anche per le imprese di medie dimensioni che superano i 15 dipendenti, nella seguente misura:
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla L.68/99.
4) Criteri di computo delle quote di riserva
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:
5) Modalità di assunzione
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo è prevista la possibilità della richiesta nominativa accanto a quella numerica con l'indicazione della categoria e della qualifica del lavoratore.
In tal caso gli uffici competenti nell'impossibilità di evadere la richiesta per mancanza di disabili con le specifiche caratteristiche, provvederanno all'avviamento di un lavoratore disabile con qualifica simile.
La richiesta è nominativa per:
6) Collocamento mirato
Per collocamento mirato dei disabili si intende, ex art.2 l.68/99, quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
A tale scopo la Commissione Medica di accertamento dell'invalidità in raccordo con il Comitato tecnico Provinciale formula una relazione per ogni soggetto indicando una LINEA PROGETTUALE per l'integrazione e le TIPOLOGIE di collocamento mirato, le eventuali forme di sostegno e gli strumenti tecnici, onde INSERIRE o MANTENERE al lavoro la persona disabile.
Le forme tipizzate di inserimento consistono in:
7) Convenzioni
Nell'ottica di flessibilità del mercato del lavoro e di agevolazione all'inserimento dei soggetti disabili, anche più gravi, il datore di lavoro può stipulare convenzioni con gli uffici competenti e/o con le cooperative sociali, anche con modalità di distacco presso la cooperativa stessa.
Le convenzioni possono prevedere:
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della l.68/99
8) Agevolazioni alle assunzioni
Le predette convenzioni possono assumere particolare importanza in quanto gli uffici competenti potranno concedere ai datori di lavoro contributi e sgravi fiscali piuttosto rilevanti all'aumentare della percentuale di disabilità del soggetto, ed in particolare:
La fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
La fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%; il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Tali agevolazioni sono previste anche a favore dei datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della l.68/99, procedono all'assunzione di disabili.
9) Rifiuto dell'assunzione
Il rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato viene verbalizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, verso denuncia di qualsiasi soggetto, e comunicato agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
10) Sanzioni
Per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono previste:
Per le pubbliche amministrazioni, si applicano ai responsabili di inadempienze le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
11) Fondo regionale per i disabili
Le regioni, con legge regionale, istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.68/99 nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da enti di natura privata e da soggetti comunque interessati