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20 Gennaio 2003

FINANZIARIA 2002

La legge finanziaria per il 2002 (L. 28 dicembre 2001 n. 448 - pubblicata nella G.U. n. 301 del 29.12.2001, suppl. ordinario n.285) ha apportato delle novità rispetto all'integrazione scolastica: l'art.22 infatti, al primo comma, prevede che gli organici dei docenti vengono determinati sulla base del numero degli alunni, tenendo conto anche della "necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni". In pratica ciò significa che viene abrogato il criterio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti. Viene quindi reintrodotto il criterio di assegnare posti per il sostegno in rapporto al numero degli alunni con handicap. La legge finanziaria ha però rimandato la determinazione del numero degli alunni disabili al quale commisurare l'istituzione del sostegno ad un successivo decreto del Ministero dell'Istruzione Quanto alle modalità di assegnazione del sostegno, la legge finanziaria prevede che, una volta assegnato dal Ministero alle singole regioni il contingente dei posti organici per il sostegno, sarà il Dirigente Scolastico regionale ad assegnare alle singole scuole il numero dei posti e le ore per il sostegno, sulla base delle richieste che perverranno dai dirigenti delle stesse scuole. La richiesta delle singole scuole sarà correlata al numero delle ore di sostegno che risultano necessarie dai progetti individualizzati degli alunni iscritti. Alla luce di queste modifiche normative è consigliabile sollecitare le singole istituzioni scolastiche prima della fine dell'anno scolastico chiedendo di definire il progetto necessario ad individuare le ore di sostegno per l'anno successivo. Per quanto riguarda gli alunni che si iscrivono al primo anno (i quali avranno un consiglio di classe solo a settembre) sarebbe opportuno che i genitori già all'atto dell'iscrizione chiedano che venga redatto ugualmente questo progetto (anche in mancanza di un consiglio di classe) dall'apposito gruppo di studio e di lavoro che per legge (art. 15, secondo comma, L. 104/92) deve essere presente in ogni scuola. E' importante infine precisare che queste novità non hanno però modificato il D.M. n. 331/98 ed il D.M. n. 141/99 sull'assegnazione delle ore di sostegno alle singole scuole e sulla formazione delle classi. Pertanto le classi frequentate da alunni in situazione di handicap non potranno avere più di venticinque alunni (venti alunni, nei casi di particolare difficoltà, purchè sia predisposto un apposito progetto da tutto il Consiglio di classe) e in ciascuna di esse non potrà essere iscritto più di un alunno con handicap (massimo due purchè con handicap lieve).

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