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20 Dicembre 2003

DISABILI MAGGIORENNI E SCUOLA MEDIA

Sulla questione dell'iscrizione di alunni disabili già maggiorenni nella scuola media è intervenuta recentemente una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 226 del 6 luglio 2001) la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che consentono all'alunno disabile il completamento della scuola dell'obbligo sino al compimento del diociottesimo anno (art. 14 comma 1° lett. c).
L'intervento del giudice costituzionale è stato sollecitato dal TAR Toscana cui erano ricorsi i genitori contro il rifiuto disposto da un preside all'iscrizione del figlio 18enne in seconda media. La Corte Costituzionale ha emanato una c.d. sentenza interpretativa di rigetto, nel senso che non ha ritenuto incostituzionali le norme che non consentono la prosecuzione della scuola media oltre il compimento del diciottesimo anno in quanto la possibilità di conseguire il titolo di terza media sarebbe comunque garantita dai corsi per adulti previsti dall'O.M. n. 455/1977 all'art. 4 comma 6.

Questa pronuncia è stata vista negativamente in quanto in effetti sembra consentire ai presidi di rifiutare l'iscrizione nei confronti di tutti quegli alunni disabili che abbiano già compiuti i diciotto anni.
Ci sono però anche degli aspetti positivi: innanzitutto le scuole potranno comunque accettare a propria discrezione l'iscrizione di alunni maggiorenni quando la particolarità della situazione lo consente o lo consiglia.
Inoltre l'iscrizione non potrà essere rifiutata laddove sul territorio non siano presenti questi corsi per adulti, a pena di commettere una violazione del diritto allo studio.
Peraltro il giudice costituzionale espressamente dispone che anche nei corsi per adulti vengano garantite le medesime misure di sostegno previste dalla normativa sull'integrazione scolastica, per cui i Comuni dovranno continuare ad assicurare il trasporto gratuito e quando necessario l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Insomma si tratta di una pronuncia difficile da accettare, basata su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età fra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni.

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