La tutela del diritto delle persone con grave disabilità e dei loro familiari a compartecipare al costo dei servizi sociali in modo equo si arricchisce di una nuova pronuncia della magistratura.
Si tratta dell'ordinanza T.a.r. Marche n. 521/2007 del 18 settembre 2007 con la quale è stato nuovamente riconosciuta l'immediata applicabilità del principio sancito dall'art. 3 comma 2 ter del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109.
In base a questo principio gli enti locali, nel determinare la quota di compartecipazione al costo di un servizio sociale erogato a favore di una persona con grave disabilità, devono fare riferimento alla situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio.
Purtroppo sono molti i Comuni che non applicano questo principio, richiedendo alle persone con disabilità (e ai loro familiari) contributi spesso assolutamente insostenibili.
Questa decisione, pur se si tratta di un provvedimento di carattere cautelare (e quindi non definitivo), invece conferma ancora una volta la validità delle argomentazioni sostenute in questi anni dal movimento associativo.
La disabilità grave infatti comporta una necessaria dipendenza e pertanto spesso non consente di abitare da soli in una propria abitazione. La convivenza con i propri parenti quindi è quasi sempre necessitata da una condizioni di mancanza di autonomia. Stabilire una deroga al principio della valutazione economica basata sull'intero nucleo familiare e quindi sancire che per le persone con disabilità grave si tiene conto della "ricchezza" del solo beneficiario, significa incentivare i parenti ad accogliere con loro la persona con disabilità. Questa è la "ratio" di questo principio tanto contrastato dalle amministrazioni comunali.
Questa decisione del Tar Marche, peraltro, assume una rilevanza particolare perché ha sancito l'applicabilità di questo principio anche con riferimento ad una persona con disabilità minorenne.
Insomma, pur ricordando come nel nostro ordinamento giuridico non esista una regola che imponga ai giudici di conformarsi ai precedenti, rimane il fatto che sono già due i precedenti giurisprudenziali che hanno dato ragione alle richieste delle persone con disabilità su questo aspetto specifico e di questo le amministrazioni comunali dovrebbero tenerne conto.
Avv. Gaetano De Luca
Servizio legale LEDHA