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17 Dicembre 2005

AGEVOLAZIONI AUTO

Le persone disabili o i familiari, cui risultino fiscalmente a carico possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali in caso di acquisto di un'auto

  • IVA agevolata al 4% per autovetture di cilindrata fino a 2000 cmc se con motore a benzina, e fino a 2800 cmc se con motore diesel. Si richiede direttamente al concessionario.
  • Possibilità di detrazione IRPEF pari al 19% della spesa fino a un massimo di € 18075,99 per una sola volta nel corso di un quadriennio. L'importo può essere detratto in unica soluzione o suddiviso in quattro quote annuali di pari importo. E' possibile nell'arco dei quattro anni usufruire nuovamente del beneficio solo in caso di rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico o in caso di furto, sottraendo dall'importo di € 18075,99 l'eventuale rimborso assicurativo.
  • Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Spetta per un solo veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le condizioni che danno diritto all'esenzione. In caso di vendita dell'auto occorre inoltrare una nuova richiesta di esenzione. Gli Enti competenti sono le Regioni.
  • Esenzione dalle imposte di trascrizione sia per i passaggi di proprietà che per le nuove iscrizioni al PRA. Da questo beneficio sono esclusi non vedenti e sordomuti. Si richiede al Pubblico Registro Automobilistico.

 

Beneficiari

Le persone disabili o i familiari, cui risultino fiscalmente a carico.

Si intende fiscalmente a carico la persona disabile che non percepisce un reddito annuo superiore a € 2840,51 (non costituiscono reddito le provvidenze economiche quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).

Possono usufruire delle agevolazioni:

  • Le persone con disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
  • Le persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento e con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992, rilasciato dalla ASL competente.
  • Le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni - con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992, rilasciato dalla asl competente
  • Le persone disabili con ridotte capacità motorie con adattamento obbligatorio del veicolo.

L'adattamento è da intendersi:

  • per la guida (strumentazione, cambio automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale
  • al trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.).

 

In Regione Lombardia le persone affette da sindrome di Down hanno diritto all'esenzione del bollo anche se non sono titolari di indennità di accompagnamento. E' sufficiente presentare il certificato del proprio medico di base che attesti la situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92

 


Veicoli ammessi

  • Autovetture
  • Autoveicoli per trasporto promiscuo
  • Autoveicoli per trasporti specifici
  • Autocaravan (solo detrazione IRPEF - IVA 20%)
  • Motocarrozzette (ad esclusione dei disabili sensoriali)
  • Motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione dei disabili sensoriali)
  • Motoveicoli per trasporti specifici (ad esclusione dei disabili sensoriali)

 

 

Aggiornamenti finanziaria 2007 e risoluzione Agenzia Entrate (17 gennaio 2007, n. 4)

NOVITÀ
  1. le agevolazioni relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti
  2. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
NO ALLA COINTESTAZIONE DELLA MACCHINA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI .

La risoluzione n. 4/2007 specifica che

  • l'intestazione va effettuata in alternativa:o in capo al disabile - se titolare di reddito proprio; o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
  • viene esclusa la situazione in cui i coniugi sono in comunione dei beni (anche se l'auto civilisticamente è anche dell'altro coniuge, non direttamente intestatario dell'auto)
  • Escludendo la cointestazione, però, non si può più evitare di intestare l'assicurazione al familiare della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo.

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