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17 Novembre 2018

L'ISEE "è l'unico strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati"

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ribaltando la precedente decisione del TAR di Brescia, accogliendo così il ricorso di una persona con disabilità contro il Comune che eroga il servizio

L’ISEE è l’unico “strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati” che può essere utilizzato per scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate. I Comuni non possono “creare criteri avulsi all’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza dello scorso 13 novembre con cui ha accolto il ricorso di una coppia di cittadini che avevano agito in giudizio in qualità di amministratori di sostegno del figlio.

La vicenda riguarda una persona con grave disabilità inserita presso il Centro diurno (CDD) di un comune in provincia di Brescia. Nel 2016 l’amministrazione comunale aveva pubblicato una delibera con cui stabilire le quote per la compartecipazione al costo dei servizi presso le strutture di accoglienza per le persone con disabilità (CDD, CSE, SFA e SDI). Nel testo del provvedimento si stabiliva - anche di fronte ad un ISEE dei beneficiari dei servizi, pari a zero - una quota di compartecipazione a carico degli utenti pari al 30 %  del costo del servizio, per i percettori di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento e del 5% per i percettori della sola pensione di invalidità.

Il responsabile dei servizi sociali ha così definito una percentuale di contribuzione per la frequenza al servizio CDD pari a 2.661,30 euro annui. Di fronte a questa situazione, i genitori della persona con disabilità -in qualità di amministratori di sostegno- hanno quindi deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale di Brescia (Tar), che però nell’agosto 2017 ha respinto il ricorso. Ma la decisione del TAR è stata successivamente impugnata di fronte al Consiglio di Stato, che ha dato ragione ai ricorrenti e sanzionato il Comune.

“È di tutta evidenza come si ponga in contrasto con la disciplina di riferimento (…) l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE”, scrivono i giudici. Il Consiglio di Stato, inoltre, sottolinea come il comportamento dell’amministrazione comunale assegni “un improprio e discriminante rilievo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità) che avrebbero dovuto essere considerati normativamente ‘protetti’ e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE” che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti”.

“Nel caso di specie, e in mancanza di allegazioni ulteriori e integrativi criteri approvati da Regione Lombardia, l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi all’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”.

“Si tratta di una sentenza molto importante in quanto afferma come la compartecipazione di una persona con disabilità al costo di un servizio socio-sanitario di cui beneficia, vada determinata in funzione ed in proporzione alla sua condizione economica -commenta l’avvocato Gaetano De Luca, legale del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi-. Il Consiglio di Stato ci ricorda come l'unico modo per calcolare tale condizione economica di un beneficiario di un servizio è unicamente l'ISEE, senza possibilità di utilizzare criteri ulteriori”.

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