Il tribunale di Milano ha disposto che il verbale del GLHO, in cui si stabilisce il numero di ore di assistenza per gli alunni con disabilitą, deve essere rispettato senza condizionarne la quota all'insufficienza di risorse.
Come succede a tanti ragazzi e ragazze con disabilità che frequentano la scuola superiore, l'anno scolastico per Maria è iniziato con una difficoltà in più. La ragazza, che frequenta un liceo scientifico di Milano, ha necessità di 18 ore di sostegno didattico. Ma la scuola ne ha erogate solo 13. E così, i genitori di Maria (nome di fantasia, ndr) si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, ancora una volta, ha condannato il Ministero della pubblica istruzione e l'istituto frequentato dalla ragazza. “Una decisione che conferma un orientamento giurisprudenziale fortemente consolidato dalla giurisprudenza – commenta l'Avvocato Gaetano De Luca, del Servizio legale LEDHA -. La peculiarità di questa decisione sta nel fatto che il TAR ha ritenuto di emettere una cosiddetta sentenza breve, in quanto ha ritenuto pienamente fondate le ragioni della studentessa rappresentata dai suoi genitori”.
Ma c'è un altro aspetto di questa sentenza che merita di essere evidenziato: il Tribunale ha dato infatti piena rilevanza alla normativa che riconosce al cosiddetto GLHO (formato da insegnanti, specialisti e familiari, ndr) il dovere di effettuare una valutazione sulle effettive esigenze di supporto didattico degli alunni con disabilità. “Il Tar stabilisce che il contenuto del piano educativo personalizzato o del verbale del GLHO , in cui si evidenziano le effettive esigenze dell'alunno con disabilità, deve essere rispettato – conclude l'Avvocato De Luca -. Senza possibilità di condizionare la quota di ore di sostegno necessarie all'insufficienza di risorse”.