Il Servizio Legale di LEDHA in una lettera inviata ad un comune del Comasco ribadisce la gratuità del servizio di assistenza ad personam all'interno della scuola.
Pubblichiamo un estratto del testo della lettera inviata dal Servizio Legale di LEDHA all'attenzione del sindaco di un comune in provincia di Como che richiede un contributo economico alle famiglie di alunni con disabilità per il servizio di assistente ad personam nella scuola. Una scelta in aperto contrasto da quanto previsto già espressamente dalle norme in vigore e ulteriormente ribadite dalla recente legge antidiscrimantoria, grazie alla quale oggi è possibile rivolgersi ad un tribunale con un ricorso più "leggero", senza la necessaria assistenza di un legale, e con la possibilità di ottenere una rapida decisione provvisoria anche solo sulla base delle argomentazioni e della documentazione presentate dalla famiglia.
Al Sindaco
OGGETTO: servizio di assistenza ad personam per l'integrazione scolastica di alunno con disabilità
Nella nostra attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità riceviamo la segnalazione di un genitore di un bambino disabile, in merito alla decisione della Vostra amministrazione di chiedere una compartecipazione al costo del servizio in oggetto.
Vi ricordo come il c.d. servizio di assistenza all'autonomia è uno strumento assolutamente necessario alla piena realizzazione del diritto allo studio e all'integrazione scolastica degli alunni disabili, in quanto consente anche ai disabili gravi di frequentare la scuola al pari di altri compagni non disabili. Si tratta in altre parole di uno strumento finalizzato a rimuovere quegli ostacoli "di ordine sociale" che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La normativa attualmente in vigore (DPR 616/1977 - art. 13 comma 3 Legge 104/1992 - art. 139 D.lgs 112/1998) ha previsto dei servizi di supporto all'integrazione scolastica proprio per - in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 comma 2 Costituzione - rimuovere gli ostacoli legati alla condizione di disabilità e consentire di conseguenza una frequenza scolastica alla pari degli altri studenti c.d. normodotati.
La previsione normativa di servizi di supporto agli alunni disabili (assistenza educativa, trasporto scolastico) è inoltre finalizzata ad attuare i principi costituzionali sanciti dall'art. 34 secondo cui "La scuola è aperta a tutti" e "L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita". Questa stretta funzionalità al diritto allo studio comporta che il servizio di assistenza educativa non possa essere considerato un mero servizio socio-assistenziale soggetto alla discrezionalità amministrativa degli enti locali legata alle proprie risorse di bilancio, ma debba essere garantito gratuitamente. E ciò allo scopo di non discriminare gli alunni disabili. E' indubbio infatti che chiedere un contributo economico per un servizio necessario alla frequenza scolastica di un alunno disabile costituisce un ingiusta discriminazione rispetto a quegli alunni non disabili che non necessitano di alcun servizio di supporto.
E' importante evidenziare come la vostra condotta si ponga apertamente in contrasto anche con la recente Legge 1 marzo 2006 n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006) che vieta qualsiasi tipo di discriminazione a danno delle persone con disabilità.
Vi ricordiamo inoltre come anche la eventuale mancanza di fondi non può costituire una valida giustificazione alla richiesta di partecipazione economica, in quanto la legge regionale sul diritto allo studio (L.r. 31/1980) all'art. 12 prevede l'erogazione da parte della Regione di contributi straordinari per gli interventi integrativi, anche di "..assistenza individuale" a favore dei soggetti disabili, per cui è compito delle amministrazioni comunali attivarsi adeguatamente al fine di ottenere il supporto economico necessario ad assolvere gli obblighi imposti dalla legge. Infine c'è da tenere presente come sia la normativa nazionale (art. 3 comma 3 Legge 104/92) che quella regionale (art. 2 bis L.r. 31/1980) attribuiscono priorità agli interventi rivolti a soggetti disabili. Ciò significa che nel caso i fondi richiesti alla Regione non siano sufficienti a coprire i costi di tutti i servizi finalizzati a sostenere il diritto allo studio, l'ente locale deve dare priorità a quei servizi di supporto finalizzati a sostenere il diritto allo studio dei disabili. Nel caso ciò non venisse fatto l'amministrazione locale potrebbe essere chiamata a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio.
Alla luce di tutto quanto suesposto, si invita codesta Amministrazione a fornire il servizio di assistenza scolastica senza alcun onere per la famiglia nonché a restituire quanto indebitamente richiesto sino ad oggi a titolo di partecipazione al costo del servizio. In caso contrario saremo costretti a tutelare i diritti del ragazzo rivolgendoci alla magistratura. Fiduciosi che le nostre argomentazioni possano aiutare a porre fine a questa spiacevole situazione rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi i migliori saluti.
Avv. Gaetano De Luca - Servizio legale