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29 Luglio 2014

Assistenza "ad personam" e privacy

Spetta ai Comuni erogare questo servizio, ma quali documenti possono essere richiesti alle scuole senza ledere il diritto alla riservatezza? La risposta del Servizio Legale LEDHA.

L'assistenza educativa è un diritto esigibile dagli alunni e studenti con disabilità e il compito di erogarlo spetta ai Comuni. A oggi solo per scuole elementari e medie, ma non è escluso che con i passaggi di competenze delle nuove province voluto dalla legge Delrio (legge 56/2014) possa riguardare anche le scuole superiori. Ma quali documenti possono essere richiesti dai Comuni alle scuole per quantificare il fabbisogno di assistenza educativa, ma senza contravvenire alle norme sulla privacy?
Alcuni Comuni ci hanno posto questo quesito. La risposta del Servizio Legale LEDHA.


In primo luogo va premesso che l'Ente Locale dal momento in cui è tenuto per legge a fornire il servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia (art. 13 Legge 104.1992) ha il diritto di venire in possesso della documentazione necessaria a poter erogare il servizio in modo adeguato alle esigenze dell'alunno. Ha in altre parole il diritto e la facoltà di poter visionare tutta la documentazione del caso.

Ricordo peraltro come il referente dell'Ente Locale (assistente sociale, responsabile Servizi Sociali o lo stesso educatore) ha il diritto/dovere di partecipare agli incontri (c.d. GLHO) finalizzati alla redazione del Pei (nota Miur 27 luglio 2005 n. 4798), insieme ai genitori, agli specialisti (Asl/Uonpia) e agli insegnanti (curriculari e di sostegno).
Il Comune, nella sua qualità di ente pubblico competente a erogare il servizio, ha diritto di ottenere e visionare tutta la documentazione utile a verificare che la richiesta proveniente dalla scuola (o direttamente dalla famiglia) corrisponda alle effettive esigenze dell'alunno in termini di assistenza ad personam.

Purtroppo spesso la documentazione disponibile (accertamento collegiale Asl di individuazione dell'alunno in situazione di handicap e diagnosi funzionale), pur evidenziando la necessità di assistenza ad personam, non indicano in alcun modo il quantitativo di ore necessarie.
Questa valutazione deve essere effettuata in sede di GLHO cui, come sopra detto, ha diritto di partecipare anche il referente comunale, il quale dovrà non solo accettare quelle che sono le indicazioni provenienti da scuola, specialisti e famiglia, ma avrà il diritto di verificare che le ore di assistenza richieste al Comune non siano in realtà ore che avrebbe dovuto coprire la scuola con l'insegnante di sostegno.

L'Ente Locale in definitiva ha diritto di:
1.  Partecipare agli incontri del GLHO
2.  Visionare e farsi rilasciare copia della documentazione dell'alunno
3.  Vigilare affinché le richieste di ore di assistenza ad personam corrispondano realmente alle esigenze di autonomia e comunicazione dell'alunno.

 

Servizio Legale LEDHA - Avv. Gaetano De Luca

 

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