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16 Giugno 2014

Cassazione, le scuole paritarie devono pagare l'insegnante di sostegno

Respinta la richiesta di un istituto privato che aveva chiesto al Miur il rimborso delle spese sostenute: l'integrazione dei ragazzi con disabilità è uno specifico obbligo, indispensabile per la parificazione.

Sono gli istituti paritari a doversi fare carico delle spese necessarie all'inserimento scolastico dei ragazzi con disabilità. È la Corte di Cassazione a mettere la parole fine a una questione molto complessa e dibattuta che si trascina da una decina di anni. "L'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle scuole parificate, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulle scuole stesse", hanno scritto i Supremi giudici in una sentenza depositata lo scorso 16 maggio.

"Questa importantissima sentenza delle Sezioni Unite, al di là della questione se lo Stato debba o meno supportare economicamente le scuole private, conferma in ogni caso come le stesse non possano chiedere soldi ai genitori degli alunni con disabilità per assicurare la presenza di un insegnante di sostegno", spiega l'avvocato Gaetano De Luca del Servizio legale antidiscriminatorio di LEDHA.

La vicenda giudiziaria in merito aveva avuto inizio nel 2004, quando l'istituto delle Suore Marcelline aveva presentato un ricorso per ottenere il rimborso di circa 29mila euro spesi nei due anni precedenti per garantire a due ragazzi con disabilità la presenza dell'insegnante di sostegno.

Nel 2008 il Tribunale di Roma aveva accolto la richiesta, ma il Ministero per l'Istruzione l'ha successivamente appellata. Di sentenza in sentenza, di appello in appello, la questione è arrivata fino alla Cassazione che ha respinto le richieste della scuola.

I giudici della Cassazione hanno evidenziato come l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità rappresenti uno degli obblighi specificatamente assunti dagli istituti privati per ottenere la parificazione. E, come previsto dall'articolo 33 della Costituzione, questo deve avvenire "senza oneri aggiuntivi" per lo Stato.

La sentenza inoltre rileva che i Giudici di appello hanno rigettato la domanda attrice, evidenziando che, poiché la scuola paritaria al fine di ottenere la chiesta parificazione deve assumere l'obbligo di garantire la integrazione scolastica delle persone disabili, "senza oneri per lo Stato", non può avere titolo al rimborso della spesa. Dal momento che gli interventi di sostegno dei docenti specializzati rientrano tra gli obblighi specificamente assunti dagli istituti nel momento in cui chiedono il riconoscimento della parità.

Un pronunciamento che si pone su un profilo diverso da una precedente sentenza numero 21122/13 in cui il Tribunale civile di Roma si era pronunciato su gli aspetti discriminatori della questione.

"In ogni caso, i genitori non devono mai accettare di farsi carico delle spese per gli insegnanti di sostegno, né anticipare soldi o firmare documenti in cui si impegnano a compartecipare alla spesa - conclude l'avvocato De Luca -. La scuola che chiedesse soldi per coprire le spese di un insegnante di sostegno compierebbe un grave illecito, ma soprattutto una discriminazione vietata dalla legge 67 del 2006".

 

Sentenza Corte di Cassazione 16 maggio 2014

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