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18 Luglio 2013

Verso il nuovo Isee, facciamo il punto

In attesa che il Governo emani il nuovo decreto che modificherà la normativa nazionale, l'avvocato Gaetano De Luca sintetizza le ultime sentenze che hanno per oggetto la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari.

In attesa che il Governo emani il nuovo decreto che modificherà la normativa nazionale Isee cerchiamo di individuare alcuni punti fermi nella controversa materia della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari. È importante riuscire a circoscrivere e far emergere i principi giuridici consolidati dopo le sentenze della Corte Costituzionale del dicembre 2012 che avevano lasciato la materia soggetta a molti dubbi interpretativi.

Un aiuto per comprendere meglio come muoversi in questa fase di transizione e di passaggio ci viene fornito da alcune recenti sentenze del Tar Milano che ha preso posizione su alcune contestate modalità di accesso ai servizi socio-sanitari stabiliti da alcuni enti locali.
In una prima sentenza (Tar Milano 1570.2013) i giudici hanno dato ragione ad un padre che contestava la richiesta di compartecipazione dell'ente locale per l'inserimento della figlia in una struttura residenziale. Nel ricorso si sosteneva innanzitutto che i familiari non avrebbero potuto essere chiamati direttamente ed autonomamente a contribuire al pagamento della retta. In secondo luogo il padre si lamentava della mancata applicazione del principio dell'Isee individuale nonché del mancato rispetto da parte della Regione della quota sanitaria con conseguente ricaduta sulla quota sociale a carico dell'ente ente locale e del beneficiario. Secondo il ricorrente infatti il contributo fissato dal Comune in virtù delle regole regionali lombarde sarebbe in contrasto con la normativa nazionale in tema di Livelli Essenziali (Dpcm 29.11.2001) che prevede la necessaria contribuzione a carico del Servizio Sanitario di almeno il 70 % degli oneri dei servizi residenziali per disabili gravi.

Il padre inoltre contestava nel complesso l'eccessiva contribuzione che di fatto comportava l'incameramento dell'intero importo delle provvidenze economiche assistenziali (pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) senza lasciare alla persona con disabilità una adeguata quota mensile per le spese personali.
Nell'accogliere il ricorso i giudici milanesi hanno innanzitutto stabilito che il Comune non può in alcun modo richiedere un contributo a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge regionale. Nel caso di specie la Legge regionale lombarda (art. 8 Legge Regionale n. 3.2008) infatti non prevede e non consente in alcun modo di coinvolgere i parenti del beneficiario del servizio. Anzi, se nella sua precedente originaria versione la formulazione della norma poteva far nascere qualche dubbio su tale possibilità, ora le modifiche apportate nel 2012 non lasciano alcun dubbio: non si possono chiedere contributi ai parenti.

Il Tar Milano ha poi ritenuto che il principio dell'evidenziazione della situazione economica del solo assistito - alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale del dicembre 2012 - se da una parte non può essere considerato un livello essenziale da applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale, rimane comunque in vigore laddove le singole normative regionali lo prevedano. E siccome in Lombardia la Legge Regionale 3.2008 esprime tale principio, i Comuni lombardi ne devono fare applicazione

Quanto invece alla questione della corretta ripartizione del costo dei servizi socio-sanitari tra quota sociale a carico dei Comuni/utenti e quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario, i giudici, pur non accogliendo su questo punto le lamentele del ricorrente, hanno comunque richiamato gli enti locali a calcolare la compartecipazione dell'utente rispettando le quote sanitarie e sociali stabilite dalla normativa nazionale nel Dpcm 14.11.2001: "In sostanza l'utente può essere chiamato a partecipare al costo del servizio solo se la retta mensile è depurata della compartecipazione regionale al costo". Questo significa che i Comuni non solo non possono chiedere soldi ai parenti, ma non possono nemmeno chiederli al diretto beneficiario del servizio se prima non si accertano che la quota sanitaria a carico del sistema sanitario regionale sia conforme alle percentuali fissate a livello nazionale.

Un altro importante profilo esaminato dal Tar Milano è quello relativo alla diffusa prassi utilizzata dagli enti locali di subordinare l'erogazione del servizio alla preventiva contribuzione da parte dei privati. Su questo punto i giudici milanesi hanno sancito l'illegittimità di questa prassi in quanto si tratta di servizi socio-sanitari di carattere obbligatorio per l'ente locale.
Il Tar Milano infine prende posizione su un'altra prassi diffusa, quella di incamerare l'intero importo delle provvidenze economiche assistenziali. Anche in questo caso la magistratura ha dato ragione ai ricorrenti sancendo l'illegittimità di questa modalità di compartecipazione, in quanto una quota non irrilevante di tali provvidenze deve rimanere a disposizione della persona con disabilità "essendo la disponibilità di mezzi economici uno strumento che favorisce l'inserimento sociale e la valorizzazione della soggettività dell'individuo rispetto al contesto familiare". Il Tar peraltro evidenzia la necessità di una regolamentazione comunale che tenga conto dei singoli casi e delle esigenze personali di ciascuna persona. Ha infatti ritenuto illegittimo e quindi da annullare un regolamento che stabilisca la quota mensile per le spese personali in modo generico per tutti i casi.

Il Tar Milano su questo punto è pertanto molto chiaro: "In ogni caso il Comune deve garantire che una parte dei redditi e assegni di natura assistenziale erogati all'interessata, restino nella disponibilità della disabile per i suoi bisogni personali e per le sue esigenze della vita di relazione".

Nella seconda sentenza (Tar Milano 1571.2013) - sempre sollecitati da un ricorso di un padre di un ragazzo con grave disabilità - i giudici, dopo aver ribadito che i Comuni non possono richiedere un contributo ai familiari del beneficiario del servizio (in quanto la normativa regionale lombarda non lo consente), confermano ancora una volta l'applicabilità del principio dell'Isee individuale, anche in questo caso in virtù del fatto che una legge regionale ne preveda l'esistenza.

Il 1 luglio 2013 il Tar Milano "sforna" poi altre 7 sentenze (n. 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678) nelle quali si pronuncia sui criteri utilizzati da un grosso Comune prealpino evidenziando come questo Ente Locale addirittura non avesse emanato un regolamento in materia. Il Tar Milano in questi provvedimenti accoglie i ricorsi sancendo ancora una volta come in Lombardia in questo momento gli enti locali siano tenuti ad applicare il principio dell'Isee individuale del beneficiario del servizio. Il fondamento normativo di questo principio viene individuato nell'art. 8 Legge Regionale 3.2008.

Infine pochi giorni fa il Tar Milano è tornato nuovamente su questi temi con la sentenza 1785.2013 dopo che la madre e tutrice di una persona con grave disabilità inserita in una RSD aveva depositato un ricorso contestando la richiesta di contribuzione a suo carico da parte dell'Ente Locale.

La madre evidenziava l'illegittimità e contraddittorietà delle richieste del Comune, il quale inizialmente poneva a carico della signora una somma mensile per la compartecipazione ai costi di inserimento del figlio con disabilità in ragione della sua posizione di madre dell'utente e pertanto ritenuta obbligata per legge.
Successivamente il Comune decideva di ritenere la madre non più obbligata ai sensi dell'art. 433 codice civile. Il Comune insomma riconosceva la non debenza da parte della ricorrente di un contributo per il solo fatto di essere ricompresa tra gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433.
Senonchè l'amministrazione comunale cambiava nuovamente il suo orientamento, tornando a chiedere nuovamente alla madre un contributo per la retta. Ed il Tar Milano senza alcun dubbio accoglie le ragioni alla madre, richiamando semplicemente ciò che sancisce la normativa nazionale. Il 6° comma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 109.1998 infatti chiaramente non consente agli enti locali di chiedere contributi ai familiari del beneficiario del servizio, utilizzando l'istituto dell'obbligo alimentare.

Il Tar senza mezze parole stabilisce che "l'art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo 109.1998 esclude che gli enti erogatori possano sostituirsi al richiedente la prestazione, azionando il credito alimentare verso i componenti del suo nucleo familiare".
Insomma viene ancora una volta ribadita come né le Regioni né tantomeno i singoli Comuni possano introdurre norme che consentano di sostituirsi ai beneficiari dei servizi e chiedere ai parenti contributi.

Conseguenza pratica molto importante di questa affermazione è quella di rendere assolutamente illegittima la prassi di condizionare l'accesso ai servizi socio-sanitari alla preventiva attivazione del credito alimentare. In altre parole non si può imporre alla persona con disabilità o ai suoi stretti parenti di recuperare le risorse necessarie per il pagamento della retta come condizione per accedere ai servizi . La compartecipazione al costo delle rette va pertanto chiesta solo ed esclusivamente alla persona con disabilità o al suo rappresentante legale in caso di incapacità.

 

Avv. Gaetano De Luca - Servizio Legale Ledha

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