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22 Aprile 2010

Servizi scolastici: ancora dubbi sulle competenze

Anche quest'anno sono state numerose le segnalazioni pervenute al nostro Servizio Legale in merito alla mancata predisposizione nelle scuole superiori dei servizi di assistenza ad personam e dei servizi di trasporto.


Sono infatti molti i casi in cui gli alunni con disabilità non sono riusciti a frequentare adeguatamente la scuola a causa della mancata predisposizione di questi due fondamentali servizi.

Il motivo di questa gravissima situazione è sempre lo stesso: i Comuni ritengono che questi due tipi di servizi debbano essere predisposti ed organizzati dalle Province, mentre le Province sostengono il contrario. Il risultato di questo "rimbalzo di competenze" è una grave lesione di un diritto fondamentale, il diritto allo studio, tutelato e riconosciuto dalla normativa internazionale e nazionale.

Si tratta di una situazione che non può più essere accettata in quanto il nostro ordinamento giuridico stabilisce chiaramente e senza possibilità di fraintendimenti quali siano le competenze dei due enti locali nella scuola superiore.

La normativa nazionale cui fare riferimento per capire quale sia l'ente locale competente è il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il cui art. 139 stabilisce espressamente che "sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore .... i compiti e le funzioni concernenti: ...c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

Tra i servizi di supporto organizzativo vanno senza ombra di dubbio inclusi proprio il servizio di trasporto e il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (la così detta assistenza ad personam).

Questa suddivisione delle competenze (Province per le scuole superiori e Comune per i gradi di scuola inferiori) è stata più volte confermata dalla giurisprudenza, tra cui una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2361/2008) secondo cui, in mancanza di una specifica e precisa legge regionale, la competenza e quindi l'obbligo a fornire il servizio di trasporto di alunni con disabilità alle scuole superiori è della Provincia.
In quel caso il servizio in discussione era il trasporto, ma il ragionamento logico-giuridico della suprema corte amministrativa può e deve essere utilizzato ed applicato anche al servizio di assistenza ad personam, previsto dall'art. 13 Legge 104/1992, in quanto riconducibile al concetto di "servizio di supporto organizzativo".

In Lombardia peraltro anche la normativa regionale conferma questa ripartizione delle competenze. Infatti la Legge Regionale Lombardia 6/8/2007 n.19 - "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" - all'art. 6 stabilisce che "spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica .... b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio".

A questo punto credo che i responsabili politici e i dirigenti delle Province non possano più giustificare la mancata predisposizione dei servizi di supporto scolastico nelle scuole superiori con la mancanza di un quadro normativo chiaro. Esiste una legge nazionale, esiste una legge regionale, esistono già numerose sentenze della magistratura che impongono determinati obblighi, e non si può far finta di nulla, aspettando che siano le famiglie ad attivarsi con i ricorsi alla magistratura.


La prolungata inerzia da parte dei responsabili delle Province a questo punto rischia davvero di configurare una gravissima omissione, sanzionabile non solo dal punto di vista penale, ma anche dal punto di vista amministrativo, con processo davanti alla Corte dei Conti, in quanto dannosa per l'Erario: l'ente locale soccombente davanti al Tribunale viene nella maggiorparte dei casi condannato a pagare le spese legali del ricorrente.

Occorre comunque precisare che, nelle situazioni in cui gli enti Provinciali non siano ancora riusciti a predisporre concretamente l'organizzazione dei servizi scolastici di supporto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole superiori, i Comuni non potranno rifiutarsi di erogare tali servizi, ma dovranno ugualmente predisporre gli interventi necessari a garantire la frequenza scolastica, per scongiurare una gravissima violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto
In altre parole, i Comuni non possono in ogni caso tirarsi indietro, ma devono predisporre il servizio, salvo poi rivalersi sulle Province per il rimborso dei costi sostenuti.

Ciò è stato peraltro stabilito anche dalla Corte dei Conti (parere 5/2008) secondo cui "Ne consegue che, anche in forza del principio di sussidiarietà, non può essere interrotto un servizio reso, interruzione costituente una immotivata lesione di un diritto costituzionalmente garantito."In diversi termini va risolto il problema degli oneri economici. Per quanto si è innanzi detto il costo del servizio va addossato alla Provincia, alla quale il Comune chiederà il rimborso della spesa sostenuta sino al momento in cui l'ente obbligato non provvederà in proprio al servizio."

A questo punto cosa possono fare i genitori di fronte a questa inaccettabile rimpallo di competenze?

Il consiglio è di attivarsi in tempo rispetto all'inizio dell'anno scolastico successivo, verso il mese di maggio/giugno, e mandare con una raccomandata una formale richiesta scritta ai due enti locali (Comune e Provincia) di attivazione dei servizi di supporto necessari, citando la normativa suesposta (nonché la sentenza del Consiglio di Stato), e allegando la certificazione (diagnosi funzionale o Pei) da cui emerge il bisogno di tali servizi, facendo presente che, nel caso di inerzia, saranno costretti a denunciare alla magistratura la grave omissione.

Avv. Gaetano De Luca - Servizio Legale

 

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