Il General comment numero otto mette al centro il diritto al lavoro, su base di uguaglianza, per le persone con disabilità. E rigetta le forme di "occupazione protetta" perché non garantiscono
una forma di reale inclusione
Con il General comment numero 8, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fornisce l’interpretazione ufficiale dell’articolo 27 della Convenzione Onu, relativo al lavoro e all’occupazione.
Il documento sottolinea il valore del lavoro, che rappresenta un diritto fondamentale, ma anche una dimensione indispensabile per la sicurezza, la salute, il benessere e il senso di identità di una persona. Il Comitato identifica nell’abilismo -ovvero un atteggiamento basato su rigidi standard di funzionamento che svaluta le persone con disabilità- la vera fonte di discriminazione, che limita le opportunità delle persone con disabilità di avere un’occupazione significativa.
Questo General comment è stato pubblicato nell’ottobre 2022, a molti anni di distanza dalla firma della Convenzione Onu, avvenuta nel 2006. Ed evidenzia come, nonostante nonostante questo ampio lasso di tempo, gli Stati Parti continuino a riflettere un approccio alla disabilità basato su modelli medico-assistenziali e non sui diritti. Un atteggiamento che induce a perpetuare sistemi non inclusivi, politiche e pratiche segreganti -quali i laboratori protetti- che generano emarginazione, pregiudizi sociali e disuguaglianze.
Il General comment numero otto evidenzia inoltre i contenuti più rilevanti dell’articolo 27 della Convenzione Onu a partire dal diritto al lavoro per le persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri a un lavoro che sia liberamente scelto all’interno di un mercato aperto, inclusivo e accessibile. Al contrario, le forme di occupazione “protetta” non possono essere considerate come strumenti di integrazione lavorativa, perché al loro interno le persone con disabilità sono segregate rispetto al resto della collettività, relegate ad alcune limitate mansioni che si ritiene siano in grado di svolgere e spesso non tutelate da forme contrattuali regolari e/o equamente retribuite.
Il Comitato Onu inoltre insiste sul divieto di discriminazione e sul diritto a condizioni di lavoro eque e favorevoli. Non meno importanti, i diritti sindacali: il General comment numero otto ne evidenzia l’importanza sia per accedere a un’occupazione sia difendere la propria posizione lavorativa. Si sottolinea anche la necessità di un intervento attivo da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria per promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Infine, mette un accento particolare sulla garanzia di accomodamenti ragionevoli che non corrispondono solo a quei criteri volti a favorire l’accessibilità, ma a tutte quelle misure, modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato, per garantire alle persone con disabilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di uguaglianza con gli altri.
Il General comment ricorda quindi che gli Stati Parti hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie, al massimo delle loro risorse disponibili, per garantire la progressiva realizzazione del diritto al lavoro per le persone con disabilità.
di Umberto Zandrini, presidente Anffas Milano
Quando osserviamo un lavoratore con disabilità muoversi a proprio agio all’interno di un contesto produttivo, soddisfatto del proprio agire e gratificato da chi con lui lo sta condividendo, non possiamo che confermare che tutto ciò è possibile. Ed è anche replicabile per altri lavoratori con disabilità e per altri colleghi che con loro stanno condividendo quell’esperienza. Con quali occhi stiamo osservando? E di quali occhiali dovremmo dotare altri osservatori diversi da noi?
Includere significa eliminare ogni tipo di discriminazione sia essa legata al sesso o alla razza, alla disabilità o alla religione, alla cultura o ad alcune condizioni particolari di disagio socio-economico. Più genericamente possiamo tradurre il concetto di inclusione sociale come “sentirsi parte” garantendo a tutti di godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità che la società di riferimento dispone. L’inclusione lavorativa si inserisce a pieno titolo in questo contesto occupandone un ruolo di primo piano e in continuità con i temi legati all’inclusione scolastica e formativa.
Quante siano ancora oggi le forme di esclusione è sotto gli occhi di tutti e le nostre esperienze quotidiane non smettono di confermarcelo. Il mondo del lavoro poi, per le sue caratteristiche e per la sua complessità, ne è uno dei principali ambiti.
Quanto sancito all’articolo 27 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e quanto recepito dalla nostra legislazione nazionale dovrebbe metterci nella condizione di poter affermare che il problema è teoricamente risolto per le persone che abbiano ricevuto un riconoscimento di disabilità e abbiano manifestato la volontà a esprimersi in un contesto produttivo coerente con le proprie capacità.
Ma il problema è tutt’altro che risolto, al di là delle migliori intenzioni da parte di tutti i soggetti coinvolti. Occorre sottolineare che alla base di un processo capace di avviare una persona con disabilità nel mondo del lavoro, devono coesistere due fattori fondamentali: il primo interessa una precisa volontà della persona coinvolta, il secondo richiede una prognosi lavorativa certa relativa a un ventaglio di mansioni possibili.
In altre parole, è fondamentale redigere un Progetto di vita personalizzato e partecipato dalla persona interessata, insieme alla propria famiglia e unitamente alle istituzioni demandate, capace di accompagnare la persona con disabilità in tutte le sue manifestazioni quotidiane che, a pieno diritto, comprendono il poter lavorare.
Il principale fattore di rallentamento a quello che dovrebbe risultare come un sistema virtuoso è di natura culturale. Che non risiede solo nello stigma che ancora si ha nei confronti delle persone con disabilità nel momento in cui assumono il ruolo di “collega”. La barriera culturale è anche quella di come consideriamo oggi il “lavoro” e di come, nel tempo, ha cambiato sempre di più il suo significato più profondo.
Se pensiamo al significato originale del termine -lavoro veniva, e ancora oggi in alcune forme dialettali, viene chiamato fatica- ci interroghiamo sul perché allora proprio sul lavoro viene a costruirsi l’idea di società moderna.
Una Repubblica basata sul lavoro ci parla di altro che della sola fatica. Ci parla di regole sociali, di diritti e di doveri, di ruoli sociali e non di privilegi. Il lavoro è visto come un contributo che il singolo porta alla società. Ne potremmo dedurre che se non lavori, ma ne hai tutte le capacità per farlo, sei di fatto discriminato. E sei discriminato perché non porti il tuo contributo alla costruzione della società. Passi da soggetto attivo e capace a soggetto passivo e bisognoso di assistenza.
Togliere significato e dignità al lavoro vuol dire togliere possibilità di partecipare riducendo il proprio contributo a uno scambio tempo-conoscenza-denaro.
Considerare il lavoro come sostanziale fattore di reddito commisurato al tasso di produttività che ogni attività o professione impone, è una delle tante miopie di cui soffre una società liberale a capitalismo avanzato come quella contemporanea. Il lavoro, sia manuale sia intellettuale non deve considerarsi fine a sé stesso ma, al contrario, fare parte della vita stessa di una persona rendendola così soggetto attivo e partecipe all’interno del contesto sociale di appartenenza.
Questa considerazione ci permette allora di comprendere meglio perché il raggiungimento della piena occupazione -sì, anche per le persone con disabilità- permetterebbe a tutti i soggetti coinvolti di raggiungere quegli obiettivi di pari diritti e pari doveri costituzionalmente previsti, a sostanziale beneficio della società tutta.
Il permanere di barriere culturali, siano essi fenomeni discriminatori o fattori economico-sociali, porta ad altre forme di degenerazione del sistema lavoro. Una di queste è il mancato rispetto tra il tempo vita e il tempo lavoro dove, il secondo, tende a conquistare terreno rispetto al primo proprio perché non lo considera altro da esso ma lo inserisce in uno spazio temporale finalizzato alla produzione/remunerazione e lì esaurisce la sua funzione.
Una seconda forma di degenerazione del sistema lavoro riguarda il “clima aziendale”, fattore determinante per un buon processo inclusivo e che interessa trasversalmente tutto il mondo delle imprese -sia pubbliche sia private- indipendentemente dal settore produttivo, dalle dimensioni, dalla loro localizzazione, dagli assetti proprietari. Manca una narrazione convincente del valore aggiunto che ottiene un’azienda inclusiva.
A questi due fattori si sommano altri elementi che possono rallentare il raggiungimento di una buona occupazione. Fragilità del sistema formativo, incapacità di adeguarsi rapidamente ai nuovi sistemi produttivi, disparità reddituale, riduzione di mansioni semplici perché sostituite da sistemi automatizzati.
Quest'ultimo elemento (del quale non vediamo ancora una possibile evoluzione) riguarda in modo particolare tutte quelle tipologie di disabilità che interessano la sfera psichica e cognitiva. Il superamento, per effetto dell’innovazione tecnologica, di alcune mansioni considerate semplici o comunque esercitabili da lavoratori poco professionalizzati per evidenti incapacità ad apprendere mansioni più complesse, ci ha portato ad un impoverimento delle opportunità per tali categorie, mettendo queste persone con disabilità intellettiva o psichica in condizioni di veder restringere il loro campo di azione.
A ciò si somma la possibilità offerta alle aziende di superare l’obbligo di assunzione così come previsto dalla legge 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità") con il pagamento di una sanzione.
È del tutto evidente che tale opzione riduce notevolmente le postazioni lavorative disponibili rendendo più complicato l’individuazione di mansioni accessibili. Forse, in una logica positiva, sarebbe più funzionale mantenere un obbligo normativo al quale aggiungere una funzione di accompagnamento al processo di inserimento lavorativo così che anche l’impresa possa trovare soddisfazione nel percorso di inclusione lavorativa.
Riportare quindi il mondo delle imprese a svolgere il loro ruolo sociale così come previsto dall’articolo 41 della Costituzione: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Se da un lato possiamo ragionevolmente vantare una normativa che anticipa quanto poi sancito a livello internazionale dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, dall’altro paghiamo lo scotto di un sistema incapace di dare attuazione a quanto legiferato vanificando in parte quanto faticosamente raggiunto sul fronte del diritto.
Maggiori opportunità non solo consentirebbero maggiori avviamenti al lavoro, ma consentirebbero anche un migliore e più rapido processo inclusivo, perché meglio distribuito all’interno di una società più ampia e rispettosa delle regole.
Ancora due questioni credo sia utile richiamare: il diritto ad una parità di reddito e il tema del lavoro a distanza. La parità di reddito a parità di mansione credo sia uno dei fattori più noti di discriminazione e che interessa molte altre tipologie di lavoratori a partire dalle lavoratrici. Molto spesso questa disparità la registriamo anche in presenza di una parità di ruolo.
Il tema del lavoro a distanza, definitivamente sdoganato a seguito della pandemia da Covid-19, pone invece due questioni diametralmente opposte. Una prima riguarda l’opportunità, per molte persone impossibilitate a raggiungere il posto di lavoro o comunque fortemente compromesse sul piano dell’autonomia motoria o delle capacità sensoriali, di eseguire un compito e poter così partecipare in modo utile e produttivo al processo aziendale. La seconda riguarda invece la riduzione dell’opportunità di frequentare un luogo che, per sua natura, è ricco di stimoli e incontri sociali e culturali.
Bisognerà capire, osservando in un arco temporale più ampio, quando il lavoro a distanza risulti effettivamente una valida opportunità o quando diventa un altro fattore segregante.
Al netto di quello che ancora rimane da fare sarebbe ingiusto dire che quanto richiamato all’articolo 27 dalla Convenzione Onu sia rimasto lettera morta. Molto è stato fatto e possiamo registrare una evoluzione del sistema verso una maggior capacità inclusiva. Quello che però dobbiamo continuare a fare è insistere sul piano culturale e cioè intendere il lavoro non solamente come strumento di reddito dimenticandoci che il lavoro è sicuramente reddito ma anche ruolo sociale, contesto relazionale, ambito di crescita culturale, valorizzazione di quella risorsa che per definizione è la più scarsa di tutte e cioè “il tempo di vita” ed il significato che questo ha per ognuno di noi.