Ancora due provvedimenti giudiziari che riconoscono le ragioni delle persone con disabilità, di fronte alle illegittime richieste di partecipazione alla spesa dei servizi da pare di molti comuni.
di Gaetano De Luca
A distanza di poche settimane la magistratura amministrativa milanese torna a pronunciarsi sui criteri applicati dal Comune di Milano per determinare il contributo a carico delle persone con disabilità che usufruiscono di servizi sociali e socio-sanitari. E anche questa volta si tratta di una vittoria per le persone con disabilità che, in virtù della loro gravità , sono costrette a vivere in un servizio residenziale.
Il Tar Milano, con sentenza n. 1405 dell'8 maggio 2008, ha infatti nuovamente annullato una delibera dirigenziale con la quale l'ente locale subordinava l'inserimento in una R.s.a. al versamento da parte della persona con disabilità di tutte le sue provvidenze economiche. In altre parole per poter usufruire dei servizi socio-sanitari una persona con disabilità residente a Milano è tenuta a versare tutte la pensione e l'indennità di accompagnamento a titolo di contribuzione. Questa modalità è da tempo contestata dal movimento associativo, in quanto non tiene conto dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale secondo cui la situazione economica da considerare come riferimento per calcolare il contributo degli utenti non può comprendere in alcun modo le provvidenze economiche di carattere assistenziale, come appunto le pensioni di inabilità/invalidità e le indennità di accompagnamento. L'ente locale nel caso di specie, senza utilizzare lo strumento dell'Isee, e quindi prescindendo da una valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, si era limitato a "incamerare" l'intero ammontare delle provvidenze economiche, considerandolo come un vero e proprio reddito.
Insomma, il contributo cui ciascuna persona con disabilità può essere chiamata a versare non può essere determinato facendolo coincidere semplicemente con le esigue provvidenze assistenziali, ma deve essere rapportato alla reale "ricchezza" dell'utente. Solo dopo che sia stata valutata la "ricchezza" del beneficiario (attraverso lo strumento Isee, così come regolato dalla normativa statale) l'ente locale può chiedere un equo contributo.
Naturalmente la richiesta del contributo deve essere preceduta dalla determinazione da parte dell'ente locale delle diverse fasce Isee, in modo che un utente sarà chiamato a contribuire in proporzione alla sua "ricchezza" valutata con lo strumento Isee. Il Tar Milano ha dato torto al Comune di Milano proprio perché i suoi regolamenti non prevedono l'utilizzo dello strumento Isee come regolato dalla normativa nazionale (Decreto legislativo 109.1998).
In virtù di questa ulteriore condanna è a questo punto auspicabile una modifica dei regolamenti da parte dell'ente locale, per evitare non solo altre sconfitte giudiziali (peraltro costose in termini di spese legali), ma soprattutto per evitare che le persone con disabilità siano costrette a rivolgersi alla magistratura per ottenere il riconoscimento del "diritto a pagare il giusto".
La seconda pronuncia arriva invece dal supremo organo della Magistratura amministrativa, il Consiglio di Stato: si tratta dell'ordinanza n. 2594 del 16 maggio 2008. L'ente locale coinvolto è questa volta il Comune di Firenze il cui ricorso in appello contro la precedente ordinanza 43/2008 del Tar Firenze è stato rigettato proprio perché la posizione della persona con disabilità è stata considerata "prevalente" in virtù delle sue condizioni economiche precarie.
A differenza del provvedimento del Tar di Milano, il Consiglio di Stato non è entrato nel vero e proprio merito della vicenda, pronunciandosi solamente sul reclamo dell'ente locale che contestava l'accoglimento della domanda cautelare della persona disabile.
Occorre però ricordare come già nel pronunciamento sulla domanda cautelare (ordinanza 43/2008) il Tar Firenze aveva espressamente sancito come il contributo deve essere parametrato ai redditi personali del beneficiario. Si tratta del principio della evidenziazione della situazione economica del solo beneficiario su cui da anni il movimento associativo sta lottando per la sua piena applicazione.
* Avvocato, Servizio Legale LEDHA