Con l'ordinanza n. 602 del 16 aprile 2008 il Tar della Lombardia, sezione di Milano ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da numerose famiglie con il comune di Pieve Emanuele.
di Gaetano De Luca*
Il Tar Milano è tornato nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità dei criteri applicati dagli enti locali per determinare la contribuzione al costo dei servizi sociali e socio-sanitari, accogliendo anche questa volta le richieste delle famiglie che si ritengono profondamente penalizzate da richieste di contributi insostenibili.
Si tratta dell'ordinanza n. 602 del 16 aprile 2008 con cui il Tribunale Amministrativo ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da numerose famiglie contro un Comune dell'hinterland milanese. Anche in questo caso le famiglie si lamentavano della:
- mancata applicazione dei criteri previsti dalla normativa Isee ed in particolare del principio della evidenziazione della situazione economica del singolo utente (art. 3 comma 2 ter Decreto Legislativo 109/1998)
- irragionevolezza delle fasce Isee come definite dal regolamento comunale, secondo cui ad esempio anche a fronte di un Isee pari a zero o comunque inferiore a circa 5000 euro annui viene chiesta una quota di compartecipazione pari a 1000 euro annuali
- ingiusta richiesta di contributi nei confronti dei parenti anziché nei confronti del diretto beneficiario del servizio, in evidente contrasto con l'art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo 109/1998
Prima di rivolgersi alla magistratura i famigliari avevano chiesto all'ente locale di modificare tali criteri, evidenziandone l'iniquità, senza però ottenere alcun risultato se non quello di rischiare la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento dei contributi richiesti.
Da qui la decisione di promuovere un ricorso al Tar con il supporto di un pool di avvocati esperti.
In poche settimane dal deposito del ricorso, il Tar si è pronunciato accogliendo la richiesta cautelare di sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi impugnati. Si tratta di una decisione molto importante in quanto, pur non entrando direttamente nel merito della questione (in virtù del suo carattere cautelare), ritiene ugualmente di sospendere l'esecuzione del regolamento comunale proprio perché lo ritiene ad un primo sommario esame contrario alla legge.
Le famiglie, in altre parole, sono riuscite ad ottenere un provvedimento d'urgenza favorevole senza dover attendere la vera e propria sentenza che dovrà successivamente decidere se il regolamento e gli atti specifici (con cui l'ente locale chiede contributi alle singole famiglie) siano o meno nulli.
Insomma si tratta di un altro formale riconoscimento delle ragioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, ancora più importante proprio perché consacrato in un tipo di provvedimento (quello cautelare) che i giudici utilizzano raramente solo quando ritengono che la pretesa fatta valere in giudizio non sia infondata o temeraria ("fumus boni iuris") e quando ritengono che il tempo intercorrente tra il ricorso e la sentenza possa concretamente portare i ricorrenti a subire un danno grave ed irreparabile ("periculum in mora").
Proprio l'aver ritenuto il trascorrere del tempo come una fonte di grave e irreparabile danno per i famigliari dimostra indirettamente l'insostenibilità, l'irragionevolezza e la natura "vessatoria" delle richieste di molti enti locali che stanno sempre più portando molte famiglie italiane a una condizione di povertà.
*Avvocato, Servizio Legale di LEDHA