La Legge 104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, prevede una serie di agevolazioni per il lavoratore dipendente che sia disabile grave o che sia genitore/familiare di persona disabile grave, che possiamo suddividere in 5 grandi gruppi (Art.33).
Il presupposto è il riconoscimento della condizione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 della stessa legge.
3- Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Di seguito la descrizione dei 5 gruppi di beneficiari e delle relative caratteristiche
I beneficiari sono i disabili maggiorenni portatori di handicap grave che svolgano un'attività lavorativa subordinata (Legge 104/92, art.33 c.6).
Possono usufruire di:
2 ore di permesso retribuito al giorno
o
3 giorni al mese
Il tipo di permesso può essere cambiato da un mese con l'altro mediante modifica della domanda; la variazione può anche essere eccezionalmente consentita anche nello stesso mese se sopraggiungono comprovate esigenze improvvise (Circ. INPS 133/2000, par.1 e Circ. INPDAP 34 e 35/2000).
- L'individuazione dell'orario di fruizione dei permessi giornalieri di due ore compete al datore di lavoro, ma tenendo conto delle necessità di cura del lavoratore (Tribunale di Milano 16/6/1999).
La norma infatti non detta alcuna specifica suddivisione che viene così rimessa alla libera contrattazione.
I giorni possono anche essere frazionati in ore ma non sono cumulabili un mese con l'altro.
In caso di part time verticale il numero di giorni va ridimensionato proporzionalmente (Circ. INPDAP n.34/2000 e Circ. INPS n.133/2000).
In caso di part time orizzontale il permesso di tre giorni deve essere concesso per intero.
(Circ. INPDAP 34/2000 p.7).
I beneficiari dei tre giorni possono frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore; per chi svolge un tempo parziale questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate. (Messaggio INPS 15995 del 18/6/2007)
Si ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si può essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso (L. 104/92, art. 33 c.6).
Vengono individuate due diverse situazioni: la prima è una semplice possibilità di scegliere la sede più vicina, e non un dovere del datore di lavoro in tal senso.Una possibilità che si concretizza solo se non si contrappongono oggettive esigenze dell'Impresa.
La seconda invece individua un divieto assoluto al trasferimento da parte del datore di lavoro, anche in presenza di comprovate esigenze lavorative.
(Circ. INPS 37/1999 e Circ.INPS 128/2003, par.6).
Il lavoratore che presta assistenza ad un disabile grave può usufruire dei permessi ex art.33, c.3 per il lavoratore a sua volta beneficiario dei permessi ex art 33, c.6, ma deve usufruirne nelle stesse giornate.
Il soggetto fruitore di permessi per se stesso come lavoratore disabile, non può usufruire di permessi per assistere altre persone ( Circ. INPS 37/1999).
Per l'INPDAP è invece ammissibile la cumulabilità laddove non ci sono altri familiari in grado di prestare assistenza.
Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza spettano 6 mezze giornate e non 3 giorni interi.
Questi permessi godono di una contribuzione figurativa ai fini pensionistici e il loro valore è pari alla retribuzione da lavoro goduta nel periodo immediatamente precedente l'evento (L.155/1981, art 8; L.423/1993 Art.2 c.3)
I permessi sono coperti da contributi figurativi che valgono ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e della liquidazione.
I permessi lavorativi non incidono più negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Infatti, la Direzione Centrale dell'INPS ha chiarito la propria posizione in merito, stabilendo che non verranno più effettuate riduzioni sulla tredicesima (parere n. 36370 del 10/11/2004 - messaggio n. 013032 del 24 marzo 2005 ), mentre sulla questione delle ferie, rimanda ai singoli contratti collettivi di lavoro non ritenendosi competente in materia.
Il timbro di ricezione da parte dell'ente autorizza il datore di lavoro all'erogazione della prestazione a carico dell'ente.
L'indennità può essere riconosciuta da una data diversa da quella del rilascio dell'attestato relativo all'handicap grave, ma non può essere anteriore a quella di presentazione della domanda all'Inps e al datore di lavoro (Circ. INPS 133/2000; INPDAP 34/2000).
Si può infatti richiedere l'accertamento sanitario al medico specialista c/o l'ASL di appartenenza ai sensi dell'DL 344/93 Art.2, c.2: questo accertamento produce effetto fino all'emissione del decreto definitivo.
La Legge 23-12-2000 n. 388 art.80, c.3, ha previsto per i lavoratori sordomuti (dall'inizio del rapporto di lavoro) e gli invalidi civili con invalidità superiore al 74% o ad esse assimilate (dal possesso dell'Invalidità Civile), il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di 5 anni, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto.
(Art.33 c.1 e 2 Legge 104/92).
Il genitore lavoratore, anche adottivo o affidatario di un figlio fino ai 3 anni di età,ha diritto a:
Prolungamento ( in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) fino ai tre anni di età dell'astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino)
o
Permessi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all'orario di lavoro (Legge 104/92, art.33 cc.1 e 2): 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.
Fino ad 1 anno è possibile usufruire contemporaneamente, da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte dell'altro dei permessi di cui alla Legge 104/92.
-Situazione di handicap grave
-Non ricovero a tempo pieno in istituti specializzati, ad eccezione di un ricovero per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, di un bambino inferiore ai tre anni con disabilità grave, per il quale sia documentato dai sanitari il bisogno di assistenza di un genitore o familiare
-Sussistenza di rapporto di lavoro
Si ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si può essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso (L. 104/92, art. 33 c.5).
Vengono individuate due diverse situazioni: la prima è una semplice possibilità di scegliere la sede più vicina, e non un dovere del datore di lavoro in tal senso.Una possibilità che si concretizza solo se non si contrappongono oggettive esigenze dell'Impresa.
La seconda invece individua un divieto assoluto al trasferimento da parte del datore di lavoro, anche in presenza di comprovate esigenze lavorative.
Il Decreto Legislativo 151/2001 art. 53, c.3 richiama l'art.5 c.2, lettera c, della Legge 903/1977, secondo la quale "non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L.104/92 e successive modifiche
Nel caso in cui entrambi i genitori lavorino, i permessi possono essere utilizzati da entrambi anche in modo alternativo e anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro, purchè si rispetti il limite dei 3 giorni (Circ. INPS 133/00).
Le due ore di permesso sono cumulabili con i riposi previsti per l'allattamento per un altro figlio, ma non per lo stesso (Circ. INPS 128/2003)
Se il figlio per il quale si usufruiscono di due ore di permesso retribuite, si ammala, si può astenersi dal lavoro per le restanti ore non coperte però da retribuzione ( Circ. INPS 80/1995 e 211/1996).
L'INPS 211/1996 p.4 prevede la possibilità di suddividere i permessi a giorni in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
L'INPDAP prevede la possibilità di usufruire, in luogo dei tre giorni di permesso, del corrispondente frazionamento orario nei limiti però delle diciotto ore mensili ( Circ. 34/2000).
Questi permessi lavorativi retribuiti sono coperti da contributi figurativi, cioè da quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
I permessi lavorativi non incidono più negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità: infatti, la Direzione Centrale dell'INPS ha chiarito la propria posizione in merito, stabilendo che non verranno più effettuate riduzioni sulla tredicesima (parere n. 36370 del 10/11/2004 - messaggio n. 013032 del 24 marzo 2005 ), mentre sulla questione delle ferie, rimanda ai singoli contratti collettivi di lavoro non ritenendosi competente in materia.
Il timbro di ricezione da parte dell'ente autorizza il datore di lavoro all'erogazione della prestazione a carico dell'ente.
(Legge 104/92, art.33, c.3)
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità
e
Colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado (purchè l'assistenza sia continua ed esclusiva),
hanno diritto a tre giorni di permesso al mese fruibili anche in modo continuativo.
-Il richiedente deve svolgere attività lavorativa subordinata
-Situazione di handicap grave
-Non ricovero a tempo pieno in istituti specializzatiad eccezione di un ricovero per persona disabile in coma vigile e/o situazione terminale valutata dal Centro medico legale della sede INPS.
I permessi di tre giorni mensili possono essere frazionati in mezze giornate o in ore fino ad un massimo di 18 ore; per chi svolge un tempo parziale questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate (Circ. INPS 211/96 - Messaggio INPS 15995 del 18/6/2007 - Circ. INPDAP n. 34/2000 punto 4.2).
Si ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si può essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso (L. 104/92, art. 33 c.5).
Vengono individuate due diverse situazioni: la prima è una semplice possibilità di scegliere la sede più vicina, e non un dovere del datore di lavoro in tal senso.Una possibilità che si concretizza solo se non si contrappongono oggettive esigenze dell'Impresa.
La seconda invece individua un divieto assoluto al trasferimento da parte del datore di lavoro, anche in presenza di comprovate esigenze lavorative.
Questi permessi lavorativi sono retribuiti e sono coperti da contributi figurativi, cioè da quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
I permessi lavorativi non incidono più negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Infatti, la Direzione Centrale dell'INPS ha chiarito la propria posizione in merito, stabilendo che non verranno più effettuate riduzioni sulla tredicesima (parere n. 36370 del 10/11/2004 - messaggio n. 013032 del 24 marzo 2005 ), mentre sulla questione delle ferie, rimanda ai singoli contratti collettivi di lavoro non ritenendosi competente in materia.
Il timbro di ricezione da parte dell'ente autorizza il datore di lavoro all'erogazione della prestazione a carico dell'ente.
I genitori, anche adottivi, di figli maggiorenni con handicap grave
e
il lavoratore che assista un parente o affine entro il terzo grado o coniuge con handicap grave,
hanno diritto a tre giorni di permesso al mese.
Situazione di handicap grave
Non ricovero a tempo pieno in istituti specializzati, ad eccezione di un ricovero per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo, di un bambino inferiore ai tre anni con disabilità grave, per il quale sia documentato dai sanitari il bisogno di assistenza di un genitore o familiare
nonchè su parere del Centro medico dell'INPS,
Sussistenza di rapporto di lavoro
Mentre per il genitore di figlio disabile minorenne non è richiesta la convivenza (Circ. Inps 17/7/2000 n. 133) perché è implicita,per il genitore o parente di disabile maggiorenne è richiesta:
o
Per continuità si intende assistenza non necessariamente quotidiana purchè assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze concrete della persona con disabilità in situazione di gravità (Circ INPS 90/2007).
La continuità dell'assistenza peraltro è individuabile anche nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve ma che offrano allo stesso modo un'assistenza sistematica adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione di questo beneficio all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore (Circ INPS 90/2007).
Solamente i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui di fatto risiede la persona disabile e quando il tempo necessario per coprire tale distanza superi i 60 minuti, devono presentare un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore e della persona disabile o del suo amministartore di sostegno e tutore legale, sulla cui valutazione si esprimerà il Centro medico legale della sede INPS competente (Messaggio INPS 7/6/2007 n. 15021).
Si tratta di una vera e propria programmazione lasciando intendere che eventuali emergenze non potranno essere però ammesse come motivo di richiesta di tale tipo di permesso retribuito.
Il requisito dell'esclusività non deve peraltro coincidere con l'assenza di qualsivoglia altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo cioè compatibile con la fruizione dei permessi ex art. 33 l.104/92, il ricorso alle strutture pubbliche, al personale privato o al "no profit", in virtù del principio che il diritto di scelta su chi all'interno della stessa famiglia, debba prestare assistenza, debba ricadere solo sulla persona disabile (Circ. INPS 90/2007).
I permessi a giorni possono essere frazionati in mezze giornate o in ore fino ad un massimo di 18 ore; per chi svolge un tempo parziale questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate (Circ. INPS 211/96 - Messaggio INPS 15995 del 18/6/2007 - Circ. INPDAP n. 34/2000 punto 4.2).
Si ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si può essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso (L. 104/92, art. 33 c.5).
Vengono individuate due diverse situazioni: la prima è una semplice possibilità di scegliere la sede più vicina, e non un dovere del datore di lavoro in tal senso.Una possibilità che si concretizza solo se non si contrappongono oggettive esigenze dell'Impresa.
La seconda invece individua un divieto assoluto al trasferimento da parte del datore di lavoro, anche in presenza di comprovate esigenze lavorative.
Questi permessi lavorativi sono retribuiti e sono coperti da contributi figurativi, cioè da quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
I permessi lavorativi non incidono più negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Infatti, la Direzione Centrale dell'INPS ha chiarito la propria posizione in merito, stabilendo che non verranno più effettuate riduzioni sulla tredicesima (parere n. 36370 del 10/11/2004 - messaggio n. 013032 del 24 marzo 2005 ), mentre sulla questione delle ferie, rimanda ai singoli contratti collettivi di lavoro non ritenendosi competente in materia.
(Art 80, c.2 Legge 23/12/2000 n.388 - art 42, c5 e Art 45 D.Legs n. 151 del 26/3/2001)
Congedo per familiari (genitori anche adottivi e affidatari, fratelli, coniugi, figli) di persone con handicap grave. Non spetta ai lavoratori in mobilità.
In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.
In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.
Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.
Nel caso in cui il figlio sia coniugato spetta solo qualora non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,
2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
Non è concesso il congedo richiesto per un disabile lavoratore (Circ. INPS 133/2000 e 138/2001).
Il congedo decorre dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.
La durata massima del congedo è di due anni, tale durata si raggiunge nell'arco dell'intera vita lavorativa dei genitori.
Nell'ambito di tale durata, il congedo potrà essere fruito secondo le seguenti indicazioni e limitazioni:
Il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili, ai fini del raggiungimento del limite massimo dei due anni, si cumula con l'altra forma di congedo biennale non retribuito per motivi familiari e personali previsto dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
Si precisa che il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili, come si è detto, ha la durata di due anni complessivamente per ambedue i genitori, il congedo non retribuito previsto dall'art. 4 della legge 53/2000 è individuale per ciascun genitore ed ha la durata di due anni.
La Circolare 53/2008 ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito.
Il timbro di ricezione da parte dell'ente autorizza il datore di lavoro all'erogazione della prestazione a carico dell'ente.
Il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo definitivo (Circolare INPS n. 53/2008), a meno che la condizione di handicap non sia rivedibile. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di "scadenza" del verbale.
Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare: la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL, le modifiche ai periodi di permesso richiesti. La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione delle situazioni indicate.
* Mod. Hand 4 per i genitori - Mod. Hand 5 per i fratelli (allegare una dichiarazione dell'altro genitore o dei fratelli di non aver usufruito del congedo, o di averne usufruito indicandone i periodi e la denominazione del datore di lavoro) - Mod. Hand 6 per i coniugi
Ma l'INPS con circolare 16 marzo 2009, n. 41 indica anche altre condizioni e tutte devono essere rispettate.
Se il genitore è sposato e convive con il coniuge, questi deve rinunciare espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo, non ne abbia diritto.
Se il genitore da assistere ha altri figli conviventi, il congedo viene concesso sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.
Se il genitore da assistere ha fratelli conviventi, il congedo viene concesso sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.
Inoltre, il congedo viene concesso nel caso entrambi i genitori della persona con handicap grave - quindi i nonni del richiedente - siano deceduti o totalmente inabili.
Le disposizioni previste dalla Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) e le relative circolari INPS hanno specificato che il beneficio dei due anni di congedo retribuito non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa (Circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64 - punto 4) quindi per i lavoratori in mobilità a zero ore.
Il congedo viene retribuito con una "indennità" corrispondente all'ultima retribuzione o quella effettivamente percepita nell'ultimo mese che precede il congedo
Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa e l'indennità va riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. (Circ. INPS 64/2001; Informativa INPDAP n.30 21/7/2003).
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa (contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori, i contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo).
L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo pari, per il 2009, a € 43.276,13.
La Legge n.423/1993 prevede che nel caso in cui la Commissione Asl non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento di handicap può essere effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata. La Circolare 53/2008 prevede che il certificato provvisorio abbia valore fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare INPS n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.