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LAVORO E OCCUPAZIONE - WORK AND EMPLOYMENT

Commento Generale n. 8 del Comitato, relativo all'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Il documento in esame è il Commento Generale n. 8 - GE.2216259, pubblicato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in data 7 ottobre 2022. Ha per destinatari tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e fornisce l’interpretazione ufficiale dell’art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema lavoro e occupazione.

 

Articolo di riferimento

Art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

  1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
    • a. Vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
    • b. Proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
    • c. Garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
    • d. Consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua;
    • e. Promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
    • f. Promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in proprio;
    • g. Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
    • h. Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
    • i. Garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
    • j. Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
    • k. Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.
  2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

 

Introduzione

Il Commento n. 8 ribadisce con determinazione gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 relativamente alla garanzia di una piena e proficua occupazione e un lavoro dignitoso ed equamente retribuito per tutte le persone, comprese quelle con disabilità.

Si sottolinea il valore del lavoro, che rappresenta un diritto fondamentale, ma anche una dimensione indispensabile per la sicurezza, la salute, il benessere e il senso di identità di una persona. Il Comitato identifica nell’abilismo un atteggiamento basato su rigidi standard di funzionamento che svaluta le persone con disabilità, la vera fonte di discriminazione, che limita le opportunità delle persone con disabilità di avere un’occupazione significativa.

Il Commento evidenzia come ancora a distanza di diversi anni, gli Stati Parti continuino a riflettere un approccio alla disabilità basato su modelli medico-assistenziali e non sui diritti, palesemente in contrasto con i principi contenuti nella Convenzione. Questo atteggiamento induce a perpetuare sistemi non inclusivi, politiche e pratiche segreganti, quali i laboratori protetti, che generano emarginazione, pregiudizi sociali e disuguaglianze.         

 

Contenuto normativo dell'art. 27 della Convenzione

Il Commento n. 8 analizza l’articolo in esame, che rappresenta uno dei più articolati e complessi di tutta la Convenzione, evidenziandone i contenuti più rilevanti.

  • Diritto al lavoro, su base di uguaglianza con gli altri. Il Comitato sottolinea il diritto per le persone con disabilità, così come per tutte le altre persone, a un lavoro che sia liberamente scelto all’interno di un mercato aperto, inclusivo e accessibile. Le forme di occupazione “protetta” non possono essere considerate come strumenti di integrazione lavorativa, perché al loro interno le persone con disabilità sono segregate rispetto al resto della collettività, relegate ad alcune limitate mansioni che si ritiene siano in grado di svolgere e spesso non tutelate da forme contrattuali regolari e/o equamente retribuite.
  • Divieto di discriminazione. Principio su cui il Comitato insiste molto nei suoi documenti ufficiali e che nel presente Commento viene richiamato con tutte le forme che la discriminazione può assumere (si rimanda alle schede n. 3 e 6 per un approfondimento). Nello specifico del diritto al lavoro, il divieto di discriminazione va rispettato in tutte le fasi che compongono il ciclo lavorativo: dal momento della domanda e della ricerca di un’occupazione a quello dell’assunzione, nei programmi di aggiornamento, nelle possibilità di avanzamento di carriera, nel reinserimento lavorativo, nella cessazione del rapporto di lavoro.
  • Diritto a condizioni di lavoro eque e favorevoli. Si tratta di principi che devono valere per tutti i lavoratori, compresi quelli con disabilità, e si sostanziano nell’avere pari opportunità; nel riconoscimento del valore del proprio lavoro, anche in termini economici; nella garanzia di condizioni di lavoro adeguate, salubri e sicure, anche rispetto alla tutela da molestie; oltre che in rimedi certi ed efficaci in caso di lesione dei propri diritti.
  • Diritti sindacali. Il Commento ne evidenzia l’importanza per accedere a un’occupazione e difendere la propria posizione lavorativa. Si sottolinea anche la necessità di un intervento attivo da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria per promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
  • Accesso all’orientamento professionale, alla formazione e ai servizi di collocamento. Il Comitato individua in questi tre aspetti gli elementi cardine per promuovere l’inclusione e il reinserimento lavorativo, in condizioni di uguaglianza con gli altri, oltre che per favorire anche processi di avanzamento di carriera, che spesso vengono preclusi alle persone con disabilità.
  • Promozione di lavoro autonomo, imprenditoriale, impiego nel settore pubblico e privato. Il Comitato sottolinea come pari opportunità e accesso al lavoro in condizioni di uguaglianza con gli altri vadano intesi nella loro accezione più ampia, quindi non limitatamente a forme di lavoro protetto, ma estesi a tutte le opzioni possibili, con politiche che sostengano e promuovano l’occupazione delle persone con disabilità.
  • Garanzia di accomodamenti ragionevoli. Il Comitato sottolinea che questi non corrispondono solo a quei criteri volti a favorire l’accessibilità, ma a tutte quelle misure, modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un onere sproporzionato, per garantire alle persone con disabilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni di uguaglianza con gli altri.

 

Obblighi degli Stati Parti

Gli Stati Parti hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie, al massimo delle loro risorse disponibili, per garantire la progressiva realizzazione del diritto al lavoro per le persone con disabilità. Il Comitato impone di rispettare, proteggere e adempiere alle disposizioni contenute nell’articolo in esame, incentivando un mercato del lavoro aperto, promuovendo la formazione professionale e l’assistenza lavorativa, garantendo ambienti di lavoro sicuri, inclusivi, accessibili, sia nel settore pubblico che in quello privato, tutelando le persone con disabilità da forme di sfruttamento, schiavitù, molestie e ogni forma di discriminazione.  

 

Rapporto con altre disposizioni della Convenzione

Il diritto al lavoro per le persone con disabilità risulta strettamente connesso ad altre disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nello specifico si individua una correlazione con questi articoli:

Art. 5:          Uguaglianza e non discriminazione
Art. 6:          Donne con disabilità
Art. 7:          Minori con disabilità
Art. 8:          Accrescimento della consapevolezza
Art. 9:          Accessibilità
Art. 12:        Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
Art. 13:        Accesso alla giustizia
Art. 16:        Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
Art. 19:        Vita indipendente ed inclusione nella società
Art. 22:        Rispetto della vita privata
Art. 24:        Educazione
Art. 25:        Salute
Art. 28:        Adeguati livello di vita e protezione sociale
Art. 29:        Partecipazione alla vita politica e pubblica
Art. 31:        Statistiche e raccolta dei dati
Art. 32:        Cooperazione internazionale.

 

Attuazione a livello nazionale

Agli Stati Parti viene chiesto un intervento di adeguamento normativo che permetta di sviluppare una strategia occupazionale che sia inclusiva per le persone con disabilità, eliminando il lavoro e ogni forma di occupazione “protetta". Si sollecita inoltre una campagna di sensibilizzazione della collettività, oltre che un lavoro di indagine e raccolta dati, al fine di identificare e abolire pratiche lavorative non coerenti con i principi espressi dalla Convenzione.

 

Per approfondire questo argomento puoi leggere l’analisi di Umberto Zandrini, presidente Anffas Milano. Clicca qui.